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dell'Istituto di Storia del Diritto - Università di Milano)
COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E
STATUTI COSTITUZIONALI
DEL
REGNO D'ITALIA.
COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA.
TITOLO PRIMO.
_Della repubblica italiana._
ARTICOLO PRIMO.
La religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.
2.
La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini.
3.
Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e
comuni.
TITOLO II.
_Del diritto di cittadinanza._
4.
Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della
repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.
5.
Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo
nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno
stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette
anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.
6.
Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la
naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza
insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria
nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi
importanti resi alla repubblica.
7.
Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima
che sieno verificate le suddette condizioni.
8.
La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà
necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per
le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.
9.
Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini
descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni
costituzionali.
TITOLO III.
_Dei collegi._
10.
Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei _possidenti_, quello de'
_dotti_ e quello de' _commercianti_, sono l'organo primitivo della
sovranità nazionale.
11.
Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni
biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della
consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e
di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non
durano più di 15 giorni.
12.
Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.
13.
La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più
d'un terzo de' suoi membri.
14.
Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno
di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine
da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi
allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.
15.
Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli
articoli 109, 111 e 114.
16.
Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che
loro vien proposta dalla consulta di stato.
17.
I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono
eletti a vita.
18.
Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente
provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal
proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso
d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per
assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo;
5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di
cittadinanza.
19.
Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il
processo verbale della sua seduta.
TITOLO IV.
_Del collegio de' possidenti_.
20.
Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra
tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una
rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi
dieci anni è in Milano.
21.
Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per
lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila
abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.
22.
Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della
rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una
lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.
23.
In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di
possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.
24.
Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.
25.
Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per
l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta
alla censura.
TITOLO V.
_Del collegio de' dotti_.
26.
Il collegio de' dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli
uomini più celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e
meccaniche, od anche fra' più distinti per dottrina nelle materie
ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed
amministrative. Project Gutenberg
Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia
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